Le imprese sostengono spese promozionali allo scopo di sviluppare l’attività commerciale. Le norme previste nel D.P.R. n. 917/1986 (art. 108) non forniscono alcun criterio utile a collocare un costo nella categoria delle spese di pubblicità o di rappresentanza limitandone a disciplinarne la deducibilità.
Tali criteri possono essere desunti dalla prassi.
La distinzione tra spese di pubblicità e propaganda e spese di rappresentanza è legata alla diversa destinazione della spesa.
A) Le spese di pubblicità e propaganda rientrano tra i costi commerciali in quanto finalizzate o comunque connesse alla vendita dei prodotti. Si qualificano per il fatto che, attraverso le stesse, si porta a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione e l’intensificazione della domanda. Devono essere oggetto di un contratto sinallagmatico tra le parti col quale una di esse si obbliga, a fronte di un corrispettivo, a pubblicizzare e/o propagandare il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l’attività produttiva dell’altra parte. Tra le spese di pubblicità si inseriscono le:
– Le spese per sponsorizzazioni rientrano tra le spese di pubblicità e propaganda in quanto finalizzate a reclamizzare i prodotti o l’immagine dell’azienda;
– Le spese promozionali rappresentano oneri che le imprese sostengono a supporto della loro attività commerciale.
Le spese di pubblicità e propaganda sono interamente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio di sostenimento. L’IVA addebitata in fattura è detraibile per acquisti inerenti all’attività svolta.